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Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria

Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante

La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, accerta la sussistenza nell'archivio o nei singoli documenti appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese, ecc.) delle caratteristiche di bene culturale (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 10, comma 3-b).

Una volta intervenuta tale dichiarazione, gli archivi e i singoli documenti sono a tutti gli effetti dei beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dallo stesso Codice. Qualora la natura giuridica di enti o istituti pubblici muti in qualunque modo, ad esempio per effetto di provvedimenti di privatizzazione, i loro archivi rimangono sottoposti a tutela, ai sensi dell'art. 13, comma 2, senza la necessità che intervenga la dichiarazione d'interesse storico.

Il provvedimento dichiarativo dell'interesse storico particolarmente importante è emanato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici su proposta della Soprintendenza archivistica e formalizza il risultato dell'attività conoscitiva sul patrimonio svolto da quest'ultima (D.P.R. 26 nov. 2007, n. 233, art. 17 come modificato dal D.P.R. 2 lug. 2009, n. 91).

La dichiarazione produce effetti sulla situazione del privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio, in quanto lo assoggetta agli obblighi connessi al regime vincolistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione, circolazione dei beni culturali.

In particolare, il privato è tenuto a:

  • conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
  • chiedere l’autorizzazione della  Soprintendenza Archivistica per la Calabria   per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
  • permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
  • dare preventiva notizia alla Soprintendenza  Archivistica per la Calabria dello spostamento dell’archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
  • denunciare  alla Soprintendenza Archivistica per la Calabria, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell’archivio (artt. 59-62);
  • chiedere l’autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Calabria per procedere all’alienazione dell’archivio (art. 56, comma 1, lettera b e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
  • chiedere l’autorizzazione  della Soprintendenza Archivistica per la Calabria per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
  • chiedere l’autorizzazione  della Soprintendenza Archivistica per la Calabria per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l’archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell’art. 67, sempre che ne siano garantiti l’integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea (art. 71);
  • consentire al Soprintendente archivistico per la Calabria , in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell’archivio (art. 19).

 Inoltre, al privato è vietato:

  • smembrare l’archivio (art. 20, comma 2);
  • procedere a scarti (art 21 comma 5);
  • far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l’archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio dichiarato di interesse storico particolarmente importante che abbia effettuato interventi conservativi sul proprio archivio può essere ammesso a ricevere contributi statali, ai sensi degli articoli 34 e 35 del Codice. Egli può anche usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31).

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17, lettera f del dpr 233/2007, "dispone il concorso del Ministero (...) nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice (...)."

Gli archivi privati dichiarati di importante interesse storico possono essere consultati dagli studiosi che ne facciano richiesta, tramite il Soprintendente archivistico, ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 127.

 



Ultimo aggiornamento: 08/07/2024